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Ecco la nuova ordinanza di Zaia in vigore dal 18 maggio

today17 Maggio 2020 6

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È stata pubblicata pochi minuti fa nel sito ufficiale della Regione Veneto la nuova ordinanza firmata dal Governatore Zaia che entrerà in vigore a partire da domani, lunedì 18 maggio.

Resta obbligatorio l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della
distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva.

Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

  • alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina
  • in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
  • in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
  • in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così comeprevisto negli specifici protocolli e/o linee guida
  • in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa

È ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto.

È vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata.

È ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico.

Sono sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati.

Al fine di consentire, nell’immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive.

Clicca qui per visualizzare l’ordinanza completa

Scritto da: Redazione

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