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Il Consiglio Comunale approva il nuovo regolamento edilizio

today11 Maggio 2021 59

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Il Consiglio Comunale, nella seduta odierna, ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale (REC), un provvedimento con cui la città di Chioggia si adegua alle normative statali e regionali (ai sensi dell’art.4, comma 1 sexies del D.P.R. n.380 del 6 giugno, n.380 adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all’intesa sancita in sede di conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito dalla Regione Veneto con DGR 22 novembre 2017, n.1896).

Il regolamento è composto essenzialmente di tre parti: la prima contiene le definizioni e le normative tecniche di settore; la seconda, che è specifica per il Comune di Chioggia, conta 101 articoli con le disposizioni e la terza e ultima parte promuove nei futuri interventi un’edilizia più efficiente in termini energetici e nell’uso delle materie prime. L’ultima parte prevede, infatti, delle schede, che consentono di acquisire una serie di percentuali, che vengono incentivate nell’utilizzo da una riduzione sul contributo di costruzione.

Ciò che caratterizza maggiormente il regolamento sono le schede allegate, che guideranno i futuri interventi per avere edifici efficienti sia per consumi, che per impiego di materie prime. Nella documentazione, infatti, tale caratterizzazione viene evidenziata enfatizzando l’elemento di sostenibilità.

«Il precedente REC era obsoleto, datato 2008 – commenta il sindaco Alessandro Ferro – con questo nuovo strumento, frutto di un notevole lavoro degli uffici, che ringrazio, più verranno rispettati alcuni standard qualitativi, più saranno i risparmi per i cittadini sul contributo di costruzione. Da tecnico sono molto soddisfatto del risultato che la città avrà con la realizzazione di edifici sempre più sostenibili e rispettosi dell’ambiente, con un valore aggiunto di qualità. Questo nuovo strumento è necessario allo sviluppo di una città nuova e sostenibile, nel rispetto della mission green fortemente voluta dall’amministrazione».

Da segnalare, in particolare, gli articoli: 38; 42; 43; 44; 57; 59; 63 e 71.

Art. 38 (Punto 29, RIMOZIONI AMIANTO) – La bonifica tramite sostituzione del rivestimento esterno non è soggetta a richiesta di titolo abilitativo

Art. 42 – Le presenti disposizioni sono volte ad incentivare e migliorare la qualità ambientale delle costruzioni e riguardano gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale con demolizione e ricostruzione, volte a ridurre il consumo di suolo e non trovano applicazione in caso di utilizzo di norme che consentono ampliamenti in deroga al piano regolatore comunale o altro strumento urbanistico. Al presente regolamento, viene allegato un elaborato di dettaglio (allegato C), organizzato per schede sulla base della Legge Regionale n. 4 del 2007 che in base al punteggio ottenuto consente di quantificare una riduzione del contributo di costruzione secondo la tabella sotto riportata.
PUNTEGGIO percentuale riduzione contributo di costruzione:
0,5< P ≤ 1 20 %
1< P ≤ 2 35%
2 < P ≤ 3 50 %
3 < P ≤ 4 65 %
La disciplina del presente Capo II non trova applicazione nei centri storici di Chioggia e di Sottomarina. Le percentuali di riduzione di cui alla precedente tabella, vengono applicate alle sole persone fisiche che realizzano la propria prima abitazione per stabilirne la residenza per almeno 5 anni attraverso la presentazione, contestuale al titolo edilizio, di un impegno a stabilire la residenza per tale periodo.

ART 43 VALUTAZIONE DELLA QUALITA AMBIENTALE ESTERNA
La progettazione si pone come obiettivo la riduzione, fino all’eliminazione della contaminazione delle acque superficiali e sotterranee con sostanze inquinanti, attraverso il dilavamento delle acque meteoriche che percolano da superfici esterne.

ART. 57: CHIOSCHI E PLATEATICI DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

EDICOLE O CHIOSCHI
1. È ammessa l’installazione di edicole o chioschi non collegati ad altre attività, su suolo comunale o privato qualora classificato dallo strumento urbanistico vigente come verde pubblico o ad uso pubblico, le stesse non generando quantità edificabile, sono soggette a semplice SCIA e devono essere realizzate in materiale di facile rimozione di superficie interna non superiore a 25 mq di Superficie Utile.
I chioschi bar potranno essere dotati di spazi esterni con tavoli, sedie e con strutture ombreggianti quali tende, di cui al successivo art. 84, comma 2 (a cui si rimanda) od ombrelloni, purché non intralcino gli spazi pedonali lasciando almeno 2,00 m per il passaggio pedonale purché autorizzati dal competente ufficio comunale.

DEHORS SU SUOLO PUBBLICO, PRIVATO O AD USO PUBBLICO
4. Il dehors, inteso come struttura pertinenziale di un attività di pubblico esercizio coperta, è costituito da un manufatto mobile posto in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, asservito all’uso pubblico o privato che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all’aperto.
Tutti i DEHORS devono essere realizzati con materiali di facile rimozione.
Può essere aperto, semichiuso o chiuso:
– è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
– è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che
determinino un ambiente circoscritto.
Il dehors non può essere istallato nei centri storici di Chioggia e Sottomarina, salvo diversa disciplina del Regolamento sull’arredo urbano dei centri storici

ART. 63: ORTI URBANI
1. L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che devono essere stimolati. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani o giardini da parte di associazioni o privati che intendano curare e mantenere il verde e coltivare appezzamenti di terreno pubblico o uso pubblico garantendo comunque la fruibilità al pubblico e perseguendo obiettivi di interesse collettivo senza fini di lucro personale. Tali situazioni saranno attuabili attraverso la stipula di convenzioni che ne disciplinino l’utilizzo.

ART. 71 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, come previsto dall’art 16 del d.lgs. n. 48 del 2020, è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturazione importante (come definita dal DM 26/06/2015), l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o meno.

Scritto da: Redazione

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